€ 384,84 + SPESE DI SPEDIZ.
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Naltuo
Davide(acq)
Il Vice. . .
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€ 384,84 + SPESE DI SPEDIZ.
NON E' BELLO .....
DI PIU' !!!!!!!!!!!!

DI PIU' !!!!!!!!!!!!

Il Vice. . .-
Numero di messaggi : 3105
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Re: € 384,84 + SPESE DI SPEDIZ.
Mi é sempre piaciuto il paravacche tubolare, pero' sarà da omologare ?!? 

Davide(acq)-
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Re: € 384,84 + SPESE DI SPEDIZ.
no questa è la versione omologata , appena (ri)trovo il link lo posto
Il Vice. . .-
Numero di messaggi : 3105
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Re: € 384,84 + SPESE DI SPEDIZ.
OK io pero' ricordo che quando avevo il Grand Vitara sul libretto era ripotata la dicitura che era possibile montare l'oggetto in questione purchè rientrasse nelle dimensioni(lunghezza max)riportate sul libretto..........cosi' come è scritto x il gancio di traino che puo' essere gia montato fin dall'origine




Davide(acq)-
Numero di messaggi : 2506
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Re: € 384,84 + SPESE DI SPEDIZ.
Quoto in pieno,è proprio bello.
Appena c'è il link postato ci faccio un giro.....chissà che per Natale mi faccio un regalo.
Un grazie al Vice
Appena c'è il link postato ci faccio un giro.....chissà che per Natale mi faccio un regalo.
Un grazie al Vice

Naltuo-
Numero di messaggi : 1647
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Re: € 384,84 + SPESE DI SPEDIZ.
ummm
a me il paravacche proprio non va giù...
tanto meno su un suv..

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mdipalo-
Numero di messaggi : 2458
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Re: € 384,84 + SPESE DI SPEDIZ.
L'estetica non è male anche se in effetti la foto non rende tanto.
Mi sa che faccio il pecorone e lo valuto dopo che qualcuno di Voi abbia fatto il passo
Magari Vice per il Raduno di Sabato avrai già la scansa-vacche
Lollo
Mi sa che faccio il pecorone e lo valuto dopo che qualcuno di Voi abbia fatto il passo



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Lollo

Lollo-
Numero di messaggi : 1305
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Re: € 384,84 + SPESE DI SPEDIZ.
Anche a me piace. Ma attenzione!!!! Con le nuove normative europee questi accessori non sono omologati (anche se vengono messi in vendita), in quanto non rispettano normativa investimento pedoni! Sono autorizzati solo in australia e africa, dove c'è possibilità di un possibile investimento di animali. Qundi se ti ferma la polizia mi sa che sono
(legnate). Meglio informarsi meglio.

Chicco-
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Re: € 384,84 + SPESE DI SPEDIZ.
A me non piace
, comunque mi informero per vie traverse se ci sono problemi al montaggio dell'oggetto per non incorrere a violazioni del C.D.S.

besia69-
Numero di messaggi : 939
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Re: € 384,84 + SPESE DI SPEDIZ.
Ok,metto in standby l'entusiasmo in attesa di informazioni più sicure.



Naltuo-
Numero di messaggi : 1647
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Re: € 384,84 + SPESE DI SPEDIZ.
Questo è quello che ho trovato, un articolo su forum.fuoristrada.it. Non molto chiaro ma qualcosa dice.
Chi ha notizie ulteriori, le faccia sapere!
La Corrida dei BULL BAR
I bull bar rappresentano da sempre la più problematica tipologia di accessori per fuoristrada. Tuttavia, dagli anni Novanta la richiesta di bull bar, in Italia, è diminuita molto, ma è sconcertante che in tutto questo tempo nel nostro Paese non sia stata fatta chiarezza sul piano normativo. Anzi, il Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione) e i suoi uffici provinciali hanno alimentato una gran confusione che ha gettato nell'incertezza acquirenti e produttori. Vediamo dunque di capire come stanno attualmente le cose.
UN PO' DI STORIA
L'occasione per dirimere l'annosa questione dei bull bar venne fornita, nel novembre 1998, dall'entrata in vigore di una circolare con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilì che i portabiciclette e i portasci applicati posteriormente a sbalzo sulle vetture possono essere montati senza l'obbligo di annotazione sulla carta di circolazione, perché rispondono alla Direttiva 79/488/CEE sulle sporgenze esterne. La Arrigoni & De Angelis di Burago Molgora (Milano), una delle più importanti aziende produttrici di accessori per 4x4, si attivò e propose al Ministero di estendere l'applicazione della direttiva anche ai bull bar.
Il Ministero rispose positivamente emanando la circolare Prot. n. 552/4315/CG(2) del 30 aprile 1999, la quale affermava che "L'applicazione di "paraurti supplementari" non è modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli (...), comportanti l'aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 78 del Codice della Strada. Trattasi infatti di mero accessorio, funzionalmente non riconducibile a protezione antincastro: posteriore (Direttiva n.79/490/CEE e seguenti) o anteriore (Regolamento n.93)".
Sembrava finita l'epoca delle incertezze e delle contestazioni da parte delle Forze dell'Ordine, ma la "liberalizzazione" durò ben poco: nell'autunno dello stesso anno alcuni contrabbandieri, guidando un fuoristrada blindato e dotato di un robusto bull bar, forzarono un posto di blocco uccidendo due agenti della Polizia. In seguito a questo dramma il Ministero fece un plateale dietrofront ed emanò un'altra circolare, Prot. n.1410/4300/CG(C1) - MOT B085 del 14 dicembre 1999, con cui disponeva che, a partire da allora, sarebbe stato possibile montare solo ed esclusivamente i bull bar forniti e omologati dalle Case madri per i propri modelli, previo rilascio di nulla osta e di trascrizione sulla carta di circolazione.
A seguito di questa circolare, subito trasmessa agli uffici provinciali della Motorizzazione e al Ministero degli Interni, i controlli delle Forze dell'Ordine si intensificarono e cominciarono a fioccare i verbali elevati ai possessori di vetture dotate di bull bar non omologati. Danneggiata dal provvedimento, la Arrigoni & De Angelis ricorse al TAR del Lazio, con esito negativo, quindi si rivolse al Consiglio di Stato, il quale invece accolse favorevolmente il ricorso con l'ordinanza 11208/2001 del 17 dicembre 2001, che ha annullato gli effetti della circolare del 14 dicembre 1999 e ripristinato la validità della circolare del 30 aprile 1999. Così i bull bar sono tornati ad essere considerati semplici accessori, che non richiedono la trascrizione sulla carta di circolazione. Questa ordinanza è tuttora l'unico punto di riferimento normativo in Italia sui bull bar.
AGGIORNAMENTO DEL "LIBRETTO": IN TEORIA NON SERVE, IN PRATICA SI
Tutto risolto, dunque? Purtroppo no. Perché l'ordinanza del Consiglio di Stato viene di fatto ignorata dalle Forze dell'Ordine, dal Ministero dei Trasporti e dalla stragrande maggioranza degli uffici provinciali della Motorizzazione. Le Forze dell'Ordine continuano a sanzionare chi ha un bull bar non riportato sul "libretto"(con conseguenti multa, ritiro della carta, ecc.) mentre le varie Motorizzazioni, per non assumersi responsabilità, in genere contestano la presenza sulle vetture in esame di bull bar non omologati dalle Case automobilistiche, imponendo perfino il loro smontaggio. Possiamo aggiungere che diversi prefetti, proprio sulla base dell'ordinanza del Consiglio di Stato, hanno annullato varie multe, ma è evidente che il fare ricorso, per il privato cittadino, non può essere la regola. Aonor del vero, poi, vi sono anche alcuni (pochissimi) uffici provinciale della Motorizzazione "illuminati" che riconoscono l'inutilità dell'aggiornamento della carta di circolazione.
Tuttavia il problema bull bar rimane di fatto irrisolto, con le Case che, attualmente detengono in esclusiva la possibilità di vendere questo tipo di accessorio, previo rilascio (a pagamento) del nulla osta e di tutta la documentazione necessari per la registrazione sul "libretto". "La nostra azienda" aggiunge Carlo Arrigoni, titolare della Arrigoni & De Angelis, "assieme al bull bar forniva, ed ora fornisce solo su richiesta, un'autocertificazione dettagliata del prodotto (con allegati foto e disegni relativi) che ne descrive le caratteristiche, ma anche in tal caso le opinioni delle Motorizzazioni sono diverse: alcune riconoscono la validità del documento e trascrivono il bull bar sul "libretto", altre lo considerano carta straccia. Questo significa che non vi è, quindi, neppure il riconoscimento delle aziende che da anni producono bull bar. Una discriminazione incomprensibile, dal momento che esiste un fiorente mercato di ricambi e accessori per auto non originali".
LA NUOVA NORMATIVA EUROPEA SUI PARAURTI
La svolta ci sarà probabilmente a fine anno, quando avrà effetto la nuova Direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa alla "protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada, vulnerabili prima e in caso di urto con un veicolo a motore", corredata dalle prescrizioni tecniche specificate nella Decisione della Commissione europea n.2004/90/CE del 23 dicembre 2003.
La Direttiva e la Decisione sono state recepite nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 marzo 2004, e sono finalizzate a migliorare la sicurezza dei pedoni introducendo nuovi parametri di costruzione delle parti frontali degli autoveicoli, in particolare dei paraurti anteriori. I quali dovranno essere costruiti in modo che, in caso d'urto, non siano superati determinati valori limite. I provvedimenti si applicheranno dal 1° ottobre 2005 ai veicoli di tipo M1 (autovetture che non superano le 2,5 ton. di massa) e N1 (autocarri che non superano le 2,5 ton.). La conformità ai valori stabiliti sarà verificata mediante una serie di test. Nella Direttiva non si fa esplicito riferimento ai bull bar, "ma evidentemente ne consegue", dice Arrigoni "che dal 1° ottobre 2005 saranno consentiti sono i bull bar che avranno superato le prove".
Per la cronaca, ad Auto & Fuoristrada risulta che alcuni tipi di bull bar in poliuretano siano già stati testati, superando le prove previste dalla Direttiva. "Ritengo, comunque, che tutti i bull bar montati finora, e tutti quelli che saranno montati entro il 30 settembre 2005, potranno continuare a circolare regolarmente", conclude Arrigoni.
Articolo di Francesco Fatichenti
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La Corrida dei BULL BAR
I bull bar rappresentano da sempre la più problematica tipologia di accessori per fuoristrada. Tuttavia, dagli anni Novanta la richiesta di bull bar, in Italia, è diminuita molto, ma è sconcertante che in tutto questo tempo nel nostro Paese non sia stata fatta chiarezza sul piano normativo. Anzi, il Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione) e i suoi uffici provinciali hanno alimentato una gran confusione che ha gettato nell'incertezza acquirenti e produttori. Vediamo dunque di capire come stanno attualmente le cose.
UN PO' DI STORIA
L'occasione per dirimere l'annosa questione dei bull bar venne fornita, nel novembre 1998, dall'entrata in vigore di una circolare con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilì che i portabiciclette e i portasci applicati posteriormente a sbalzo sulle vetture possono essere montati senza l'obbligo di annotazione sulla carta di circolazione, perché rispondono alla Direttiva 79/488/CEE sulle sporgenze esterne. La Arrigoni & De Angelis di Burago Molgora (Milano), una delle più importanti aziende produttrici di accessori per 4x4, si attivò e propose al Ministero di estendere l'applicazione della direttiva anche ai bull bar.
Il Ministero rispose positivamente emanando la circolare Prot. n. 552/4315/CG(2) del 30 aprile 1999, la quale affermava che "L'applicazione di "paraurti supplementari" non è modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli (...), comportanti l'aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 78 del Codice della Strada. Trattasi infatti di mero accessorio, funzionalmente non riconducibile a protezione antincastro: posteriore (Direttiva n.79/490/CEE e seguenti) o anteriore (Regolamento n.93)".
Sembrava finita l'epoca delle incertezze e delle contestazioni da parte delle Forze dell'Ordine, ma la "liberalizzazione" durò ben poco: nell'autunno dello stesso anno alcuni contrabbandieri, guidando un fuoristrada blindato e dotato di un robusto bull bar, forzarono un posto di blocco uccidendo due agenti della Polizia. In seguito a questo dramma il Ministero fece un plateale dietrofront ed emanò un'altra circolare, Prot. n.1410/4300/CG(C1) - MOT B085 del 14 dicembre 1999, con cui disponeva che, a partire da allora, sarebbe stato possibile montare solo ed esclusivamente i bull bar forniti e omologati dalle Case madri per i propri modelli, previo rilascio di nulla osta e di trascrizione sulla carta di circolazione.
A seguito di questa circolare, subito trasmessa agli uffici provinciali della Motorizzazione e al Ministero degli Interni, i controlli delle Forze dell'Ordine si intensificarono e cominciarono a fioccare i verbali elevati ai possessori di vetture dotate di bull bar non omologati. Danneggiata dal provvedimento, la Arrigoni & De Angelis ricorse al TAR del Lazio, con esito negativo, quindi si rivolse al Consiglio di Stato, il quale invece accolse favorevolmente il ricorso con l'ordinanza 11208/2001 del 17 dicembre 2001, che ha annullato gli effetti della circolare del 14 dicembre 1999 e ripristinato la validità della circolare del 30 aprile 1999. Così i bull bar sono tornati ad essere considerati semplici accessori, che non richiedono la trascrizione sulla carta di circolazione. Questa ordinanza è tuttora l'unico punto di riferimento normativo in Italia sui bull bar.
AGGIORNAMENTO DEL "LIBRETTO": IN TEORIA NON SERVE, IN PRATICA SI
Tutto risolto, dunque? Purtroppo no. Perché l'ordinanza del Consiglio di Stato viene di fatto ignorata dalle Forze dell'Ordine, dal Ministero dei Trasporti e dalla stragrande maggioranza degli uffici provinciali della Motorizzazione. Le Forze dell'Ordine continuano a sanzionare chi ha un bull bar non riportato sul "libretto"(con conseguenti multa, ritiro della carta, ecc.) mentre le varie Motorizzazioni, per non assumersi responsabilità, in genere contestano la presenza sulle vetture in esame di bull bar non omologati dalle Case automobilistiche, imponendo perfino il loro smontaggio. Possiamo aggiungere che diversi prefetti, proprio sulla base dell'ordinanza del Consiglio di Stato, hanno annullato varie multe, ma è evidente che il fare ricorso, per il privato cittadino, non può essere la regola. Aonor del vero, poi, vi sono anche alcuni (pochissimi) uffici provinciale della Motorizzazione "illuminati" che riconoscono l'inutilità dell'aggiornamento della carta di circolazione.
Tuttavia il problema bull bar rimane di fatto irrisolto, con le Case che, attualmente detengono in esclusiva la possibilità di vendere questo tipo di accessorio, previo rilascio (a pagamento) del nulla osta e di tutta la documentazione necessari per la registrazione sul "libretto". "La nostra azienda" aggiunge Carlo Arrigoni, titolare della Arrigoni & De Angelis, "assieme al bull bar forniva, ed ora fornisce solo su richiesta, un'autocertificazione dettagliata del prodotto (con allegati foto e disegni relativi) che ne descrive le caratteristiche, ma anche in tal caso le opinioni delle Motorizzazioni sono diverse: alcune riconoscono la validità del documento e trascrivono il bull bar sul "libretto", altre lo considerano carta straccia. Questo significa che non vi è, quindi, neppure il riconoscimento delle aziende che da anni producono bull bar. Una discriminazione incomprensibile, dal momento che esiste un fiorente mercato di ricambi e accessori per auto non originali".
LA NUOVA NORMATIVA EUROPEA SUI PARAURTI
La svolta ci sarà probabilmente a fine anno, quando avrà effetto la nuova Direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa alla "protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada, vulnerabili prima e in caso di urto con un veicolo a motore", corredata dalle prescrizioni tecniche specificate nella Decisione della Commissione europea n.2004/90/CE del 23 dicembre 2003.
La Direttiva e la Decisione sono state recepite nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 marzo 2004, e sono finalizzate a migliorare la sicurezza dei pedoni introducendo nuovi parametri di costruzione delle parti frontali degli autoveicoli, in particolare dei paraurti anteriori. I quali dovranno essere costruiti in modo che, in caso d'urto, non siano superati determinati valori limite. I provvedimenti si applicheranno dal 1° ottobre 2005 ai veicoli di tipo M1 (autovetture che non superano le 2,5 ton. di massa) e N1 (autocarri che non superano le 2,5 ton.). La conformità ai valori stabiliti sarà verificata mediante una serie di test. Nella Direttiva non si fa esplicito riferimento ai bull bar, "ma evidentemente ne consegue", dice Arrigoni "che dal 1° ottobre 2005 saranno consentiti sono i bull bar che avranno superato le prove".
Per la cronaca, ad Auto & Fuoristrada risulta che alcuni tipi di bull bar in poliuretano siano già stati testati, superando le prove previste dalla Direttiva. "Ritengo, comunque, che tutti i bull bar montati finora, e tutti quelli che saranno montati entro il 30 settembre 2005, potranno continuare a circolare regolarmente", conclude Arrigoni.
Articolo di Francesco Fatichenti
Chicco-
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Re: € 384,84 + SPESE DI SPEDIZ.
Grazie per la spiegazione molto esaustiva.
Ihmo ci troviamo di fronte al solito guazzabuglio all'italiana
Provo a cercare anch'io qualcosa.
Ciao.
Ihmo ci troviamo di fronte al solito guazzabuglio all'italiana



Provo a cercare anch'io qualcosa.
Ciao.
Naltuo-
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Data d'iscrizione : 15.07.08
Re: € 384,84 + SPESE DI SPEDIZ.
Nuovi aggiornamenti per le protezioni anteriori. Chi vuole può andare su www.misutonida.it, qui sono riusciti ad avere l'omologazione con regolari test per la protezione anteriore outlander. Si può anche stampare.







Chicco-
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Data d'iscrizione : 13.03.08
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